
Quando si riceve il verbale dell’INPS, la prima cosa che si guarda è un numero: la percentuale di Invalidità Civile, da cui può seguire l’accettazione della valutazione o il ricorso oppure un eventuale nuova istanza o aggravamento successivi.
Può capitare che quella valutazione ci lasci interdetti o per lo meno non soddisfi le aspettative del richiedente e della sua famiglia.
Un verbale più basso di quanto ci si aspettava o di quanto ci avevano preannunciato gli esperti o il mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è spesso figlio di una documentazione medica incompleta, dispersiva o troppo datata.
Cercheremo di capire oggi quale possa essere la scelta strategica più idonea a seguito di un verbale di accertamento sanitario che non soddisfi le aspettative del cittadino o che ne neghi totalmente il diritto.
L’importanza della raccolta della documentazione
Noi consigliamo sempre prima di fare domanda di capire quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo, controllare bene i documenti disponibili, la loro data e completezza.
Nel caso questa fosse deficitaria, generica o troppo datata va assolutamente integrata e completata.
Meglio aspettare un mese per avere una certificazione migliore, che avere poi delusioni e doversene pentire dopo.
Se la richiesta è legata ad un evento unico ben collocato nel tempo come una nuova grave malattia o un incidente / infortunio è sicuramente più facile raccogliere le carte.

Ma se facciamo una richiesta di invalidità civile per più patologie insorte nel corso di anni e riguardanti più organi ed apparati non è sempre facile selezionare certificazioni e diagnosi importanti e “pesanti” rispetto a documenti riguardanti problemi ormai risolti e che non hanno più rilevanza.
Molto importanti sono le certificazioni di specialisti che facciano un quadro attuale e generale delle condizioni attuali.
Ci riferiamo a valutazioni geriatriche, fisiatriche e neurologiche ad esempio.
Meglio se rilasciate negli ultimi 2-3 mesi.
Il nuovo certificato medico introduttivo
Le nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2024 riguardano l’accertamento dell’invalidità civile in Italia alla luce della nuova Riforma della disabilità.
Queste norme mirano a semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione, introducendo un sistema centralizzato con l’INPS unico ente accertatore.
Siamo nel pieno della nuova sperimentazione che andrà a regime dal 1 gennaio 2027.
Una importante novità riguarda appunto il nuovo certificato medico introduttivo da compilarsi e trasmettere da parte di un medico certificatore abilitato dall’INPS e che rappresenta l’unico atto formale per iniziare la procedura ed accedere all’accertamento.
Il medico può essere il MMG o un altro sanitario del SSN oppure un medico libero professionista, purché accreditato all’INPS e che abbia seguito un preciso percorso formativo.
Le patologie e la relativa documentazione da allegare possono essere al massimo cinque.
Però nel caso che il verbale a completamento della valutazione non risulti consono alla gravità del richiedente, niente sembra cambiato sulle possibili mosse da mettere in campo per vedere riconosciuti i propri diritti.
La via più ovvia sembra essere quella del ricorso che può essere amministrativo o sanitario / giurisdizionale.
Il ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo consiste nel presentare opposizione avverso i provvedimenti di rigetto per motivi socio-economici (es. limiti reddituali, cittadinanza, residenza, permesso di soggiorno, ecc.).
Può essere presentato anche dal diretto interessato esclusivamente online all’INPS oppure tramite patronato o altro intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il termine ordinatorio è di novanta giorni per la decisione del ricorso e decorre dalla data di ricezione del ricorso.

Il ricorso giurisdizionale o Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)
Questo ricorso riguarda invece il mancato riconoscimento delle supposte reali condizioni sanitarie del richiedente.
Riguarda invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
E’ necessaria l’assistenza di un legale che faccia istanza presso il giudice ordinario del tribunale di competenza.
L’istanza di accertamento tecnico preventivo va presentata entro sei mesi dalla notifica del verbale con i risultati dell’accertamento.
Il termine per la presentazione del ricorso è perentorio, dopodiché sarà solamente possibile presentare una nuova richiesta di invalidità.
Infatti la legge stabilisce che in tutti i giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, è obbligatoria una verifica del requisito sanitario che legittimi le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 15 luglio 2011, n. 111).
L’accertamento del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS.
Terminata la consulenza tecnica, il CTU trasmette al giudice una relazione peritale definitiva a seguito della quale il giudice stesso fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.
Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle parti del deposito della consulenza tecnica d’ufficio da parte della cancelleria.
Entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, le parti, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.

Il decreto di omologazione della relazione peritale
In assenza di contestazioni, il giudice, entro il termine di 30 giorni, emana il decreto di omologazione della relazione peritale, non impugnabile né appellabile né modificabile.
Il decreto è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
L’eventuale processo contro l’INPS
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare presso il giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Si procede così con vero e proprio processo con le relative udienze fino all’emissione della sentenza definitiva che sarà inappellabile.
Indubbiamente questo procedimento espone a tempi sicuramente lunghi e a spese non indifferenti.
Di solito conviene se si è abbastanza sicuri che la valutazione per i più svariati motivi sia stata sbagliata.
L’alternativa di una nuova domanda o aggravamento

L’alternativa al ricorso può essere l’inoltro di un nuovo certificato medico introduttivo che possa documentare meglio che in precedenza le reali condizioni psicofisiche del richiedente o per sopraggiunto aggravamento delle stesse.
Non ha vincoli temporanei rispetto al verbale precedente e non richiede assistenza legale, esponendo così l’interessato ad un modesto impegno economico e a tempi di riscontro notevolmente più brevi.
Pertanto rappresenta un’alternativa da prendere in considerazione che non permette però di rivendicare i diritti persi o negati con la precedente richiesta.
Considerando che una parte non indifferente dei mancati riconoscimenti può essere imputabile ad incompleta o superficiale istruzione della precedente istanza questa opportunità può risultare più facile e rapida del ricorso giudiziario.
Ovviamente ancora più giustificato nel caso di importanti e documentate variazioni dello stato di salute intercorse dopo la presentazione della precedente istanza.
Vantaggi e limiti delle due diverse procedure
La presentazione di una nuova domanda è spesso percepita dal cittadino come la via più agevole poiché non comporta l’esborso di spese legali immediate e non richiede l’attivazione di un contenzioso giudiziario dai tempi incerti ma mediamente di diversi mesi o anni.
Il limite principale della nuova istanza risiede nella rinuncia implicita agli arretrati decorrenti dalla data della prima domanda.
Scegliendo la nuova domanda, il diritto alla prestazione economica decorrerà esclusivamente dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione del nuovo certificato medico.
Al contrario, un ricorso vittorioso obbliga l’ente previdenziale a corrispondere tutte le somme maturate dal momento della domanda originale negata, che spesso ammontano a cifre significative.
Una nuova valutazione, oltretutto presso lo stesso ente, potrebbe non sortire vantaggi rispetto alla precedente valutazione specie se di pochi mesi prima.
Quindi una nuova domanda potrebbe essere consigliabile solo quando:
-sono decorsi i termini dei 180 giorni per il ricorso giudiziario
-la precedente domanda non era stata preparata adeguatamente in termini di documentazione valida, rigorosa e recente
-si è verificato un aggravamento clinico documentabile e oggettivo che muta radicalmente il quadro descritto nel primo verbale
-il cittadino non possiede i requisiti reddituali per beneficiare del gratuito patrocinio e dell’esenzione dalle spese legali in caso di soccombenza
Concludendo la valutazione medica sulle condizioni di salute e sulla documentazione sanitaria necessaria a comprovarle rimane un cardine nella scelta della strategia più idonea al raggiungimento dei propri obiettivi.